CONDIVISIONE DEI LINK E IMPUTAZIONE DI RESPONSABILITÀ’: LA DIVERSITÀ’ DI APPROCCIO DEGLI OPERATORI DEL DIRITTO

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Per la prima volta in Europa, il Tribunale di Frosinone ha annullato una multa da poco meno di 550mila euro, irrogata dal Prefetto di Frosinone, al gestore dei siti filmakers.biz, filmaker.me, filmakerz.org e cineteka.org, accusato di aver violato la legge italiana sul diritto d’autore dopo aver diffuso sul web opere protette a fini di lucro. L’attività che il gestore poneva in essere consisteva nel condividere link che rimandavano ad altre piattaforme su cui erano ospitate le predette opere.

La sanzione amministrativa era applicata ai sensi dell’articolo 174 bis della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), quale conseguenza della contestazione del reato di cui all’art. 171 ter, comma 2, lett. a-bis che punisce “chiunque, in violazione dell’esclusiva riconosciuta al titolare dei diritti, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa”.

Secondo il Tribunale, però, non è riscontrabile un’attività con fini di lucro nel caso di specie, poiché non è possibile dimostrare che i guadagni del sito siano direttamente attribuibili ai singoli film piratati, i cui link sono semplicemente condivisi e rimandano a siti web di proprietà di differenti gestori, attraverso cui è invece possibile scaricare e visionare le opere.

La storicità della sentenza è rinvenibile nella circostanza per cui i giudici del Tribunale hanno considerato la prova diretta e incontrovertibile della finalità di lucro di un sito internet ospitante link di rimando, come elemento fondamentale per poter imputare la violazione del diritto d’autore e irrogare la sanzione: la sentenza parla, infatti, di “provare un guadagno economicamente apprezzabile”.

Pur essendo presenti nel sito in questione banner pubblicitari, i giudici hanno considerato che non vi fosse alcun elemento su cui fondare un ragionevole convincimento sulla loro idoneità a produrre reddito in favore del gestore, ritenendo gli introiti da essi derivanti come mero risparmio di spesa.

A seguito della Sentenza recentemente emessa dal Tribunale di Frosinone, qualcuno aveva paventato l’ipotesi che fosse stata definitivamente affermata la liceità di siti che forniscono contenuti in streaming, tramite la semplice condivisione dei link.

Tuttavia, a seguito di una recente pronuncia del Tribunale penale di Viterbo, tale possibilità è stata chiaramente esclusa. Il Tribunale di Viterbo ha infatti condannato a otto mesi di reclusione e al pagamento di un’ammenda pari a 1.720 euro il gestore del noto portale streaming “filmsenzalimiti.it”, reo di aver violato l’art. 171-ter, n. 2, lett. a-bis), della Legge n. 633 del 1941. Il medesimo giudice ha, inoltre, condannato il gestore della piattaforma al risarcimento in favore della FEPAV (Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali) dei danni subiti, da liquidarsi in sede civile.

La sentenza del Tribunale di Frosinone non ha pertanto apportato alcuna rivoluzione nell’ordinamento, ma ha semplicemente ribadito che, per poter irrogare una sanzione a chi condivide link che rimandano a opere protette da diritto d’autore, è necessario dimostrare, in sede processuale, il nesso eziologico tra attività di condivisione e fini di lucro.

Un ulteriore aspetto interessante che i giudici hanno dovuto affrontare in tema di violazione del diritto d’autore per condivisione di film è quello relativo alla giurisdizione: la giurisprudenza in entrambi i casi – condividendo l’orientamento consolidato – ha riconosciuto il principio secondo il quale è soggetto alla giurisdizione italiana il sito web indirizzato esplicitamente al pubblico italiano, sia per lingua sia per contenuti, essendo irrilevante la circostanza per la quale i server siano allocati all’estero.

Da una mera analisi statistica delle pronunce sul tema, è dimostrabile come le semplici condivisioni dei link e le responsabilità che possono derivare da questo tipo di attività, continuino a essere oggetto di controversie interpretative. Sullo sfondo della diversità delle conclusioni a cui pervengono i giudici di merito, si stagliano le diversità di approcci adottate a livello amministrativo dall’AGCOM e dagli organi legislativi a livello europeo.

  1. Il regolamento AGCOM in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica prevede che, a seguito di segnalazione del soggetto legittimato, l’autorità comunichi l’avvio di un procedimento ai provider, “nonché, ove rintracciabili, all’uploader e ai gestori della pagina e del sito internet”. La comunicazione contiene l’individuazione delle opere digitali presumibilmente illecite, l’esposizione sommaria dei fatti e l’esito degli accertamenti svolti.

Dopo l’istruttoria del caso, l’AGCOM può ordinare al provider la rimozione selettiva o, in caso di “violazione massiccia”, la disabilitazione all’accesso dei contenuti, se ritenuti illeciti.

Qualora i soggetti destinatari dei provvedimenti eventualmente adottati dalla Commissione non ottemperino agli stessi nei termini indicati, l’AGCOM applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 10.329,14 a un massimo di € 258.228,45.

Soggetti contro-interessanti dei provvedimenti dell’Autorità saranno, pertanto, sicuramente gli internet service provider, ma anche gli uploader e i gestori delle pagine internet che, rispettivamente, caricano o ospitano opere digitali e collegamenti ipertestuali (link o torrent), anche caricati da terzi.

Così facendo, l’AGCOM sembra aver determinato, in capo agli uploader e gestori, una vera e propria estensione di imputazione di responsabilità da link, nonostante quest’ultima non fosse stata esplicitata precedentemente da alcun organo legislativo.

  1. L’Unione Europea, invece, nel contesto della prossima riforma del diritto d’autore, sembra stia ancora meditando sul significato del link e delle responsabilità che dalla loro condivisione possono derivare, sottolineando l’importanza di una valutazione caso per caso, incardinata sulle intenzioni di chi condivide link e sulle prove che possano supportarne l’eventuale malafede.

 

Appare evidente che, in assenza di una normativa europea chiara e precisa, che disciplina la responsabilità di chi condivide link rimandanti a opere protette da diritto d’autore, gli operatori del diritto dei diversi Stati membri saranno costretti ad accettare il contrasto fra le pronunce che si stanno susseguendo, soprattutto in ambito civile, nella materia del copyright.

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