“Acquista una lavatrice o un frigorifero Samsung e ricevi in omaggio uno smartphone”.
“Cambia ora il tuo televisore e ricevi un rimborso fino a 400 euro”.
“Acquista 4 elettrodomestici Samsung Chef Collection a tua scelta e ricevi in regalo un fantastico televisore Ultra HD 55 pollici”.
Sono alcune delle offerte, indiscutibilmente allettanti, che Samsung Electronics Italia ha proposto a clienti e consumatori nel 2015 e nel 2016, ma che presentavano i seguenti vizi:
- nei messaggi pubblicitari, le immagini relative al prodotto oggetto di promozione e al regalo/vantaggio offerto erano sempre poste in primo piano, unitamente al claim promozionale che invita all’acquisto;
- le immagini occupavano pressoché l’intero spazio pubblicitario;
- solo a margine, in uno spazio di dimensione minore (c.d. footer), con carattere tipografico estremamente piccolo e di non agevole lettura, erano indicate alcune informazioni di significativa importanza come: le condizioni riguardanti il periodo di validità della promozione, la limitazione relativa ai punti vendita aderenti all’iniziativa o all’esclusione dei venditori on-line, la non cumulabilità con altre iniziative promozionali, il numero massimo di prodotti acquistabili ai fini dell’ottenimento del premio, la necessità di effettuare la registrazione entro un termine perentorio;
- l’audio delle campagne di promozione via radio o video non era di immediata comprensione quando bisognava richiamare la durata dell’iniziativa e il rinvio al sito web per accedere ai termini e alle condizioni della promozione.
3,1 milioni di euro è la cifra che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato come sanzione all’azienda con il provvedimento n. 26387 pubblicato sul bollettino n. 5 del 13 febbraio 2017, su istanza di Federconsumatori Palermo e Unione Nazionale Consumatori, per aver posto in essere le seguenti pratiche commerciali scorrette:
- diffusione di messaggi pubblicitari che presentano una carenza informativa in ordine alle indicazioni su natura, condizioni, limitazioni e modalità da seguire per ottenere il premio/vantaggio promesso, nonché nella predisposizione di complesse procedure, tali da comportare ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori nella richiesta e nell’ottenimento del medesimo premio/vantaggio;
- obbligatorietà del rilascio del consenso all’utilizzo dei dati personali dei consumatori per finalità di marketing al fine di poter completare la procedura volta alla richiesta dei suddetti premi/vantaggi.
In relazione a quest’ultimo punto il beneficio che otteneva Samsung era notevole, soprattutto se tenuto in considerazione il valore che rivestono i dati dei consumatori nella cd. modern economy.
La “strategia” utilizzata da Samsung obbligava i consumatori a fornire non solo dati personali che esulavano da quelli necessari per partecipare ai concorsi, ma anche il consenso al loro trattamento per finalità di marketing e di profilazione tramite la registrazione online alla piattaforma digitale Samsung People. Senza il rilascio del suddetto consenso veniva preclusa ai consumatori la possibilità di accedere alla pagina dedicata all’ottenimento dei premi promossi.
La normativa sulla privacy (sia quella vigente che il regolamento europeo che entrerà in vigore dal maggio 2018) sul punto è chiara e il Garante si è espresso ripetutamente (Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam – 4 luglio 2013 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013) affermando che il consenso per finalità di marketing e profilazione non possa essere richiesto come condizione essenziale per poter partecipare a manifestazioni a premio e ottenere conseguentemente il premio. Qualunque attività di trattamento dei dati personali dell’utente per finalità di profilazione e diversa da quelle necessarie per la fornitura del servizio potrà essere effettuata esclusivamente con il consenso libero e opportunamente informato dell’utente.
Inoltre, ai sensi dell’art.24 del Codice in materia di protezione dei dati personali, fra i casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso è prevista l’ipotesi di eseguire gli obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato, come nel caso di specie per l’erogazione del premio.
A difesa dell’azienda va sottolineato che tale prassi adottata è stata modificata mentre si svolgeva il procedimento davanti all’Autorità; Samsung ha infatti eliminato l’obbligo della registrazione alla piattaforma per poter procedere alla richiesta del premio, palesando, nella pagina nella quale viene richiesto al consumatore di inserire i propri dati, che la registrazione a Samsung People è del tutto facoltativa.
Samsung Electronics Italia ha annunciato di contestare integralmente il contenuto del provvedimento dell’Antitrust e valutare il ricorso al Tribunale amministrativo regionale.
Allo stato dei fatti, però:
- gli utenti registrati alla piattaforma on-line nel 2016, in base alle evidenze ottenute dall’Autorità, risultano essere il doppio rispetto al corrispondente periodo del 2015;
- le finalità perseguite attraverso l’acquisizione dei dati personali dei clienti aderenti alle promozioni, mediante Samsung People, si possono evincere da un documento acquisito nel corso degli accertamenti ispettivi, denominato “Roadmap to an effective CRM” – Proposed approach for Samsung”, focalizzato sulle potenzialità di sfruttamento dei dati forniti dalla clientela attraverso la piattaforma Samsung People. La strategia di marketing, in base alla risultanza degli atti del procedimento, si basa sulla definizione del profilo di appartenenza di ogni individuo e sulla successiva segmentazione della popolazione italiana in “cluster socio, economico, demografico”;
- In base alla privacy policy contenuta nel sito web “Samsung People” nel paragrafo “Trasferimento all’estero dei dati” si rende noto che, in conseguenza della natura multinazionale del gruppo Samsung e del suo sistema informativo, il database di Samsung People potrà essere trasferito all’estero anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Nel caso in cui la decisione venisse confermata dalle autorità competenti sarebbe opportuno che gli interessati, in base all’art.7 co. 3 d. lgs. 196/2003, richiedano la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, al Titolare del trattamento.
Da ultimo, qualora il Titolare non fornisca riscontro o risponda in maniera inadeguata, sarebbe altresì necessario che il Garante – a seguito di reclamo presentato dagli interessati secondo le modalità previste dall’art. 147 del Codice – disponga il blocco o vieti il trattamento di questi dati prima che gli stessi inizino a vagare incontrollati fra i server della multinazionale.
Ciò che salta subito all’occhio dall’analisi del caso è di certo la circostanza per cui un provvedimento per la violazione di norme sulla tutela dei dati personali sia stato emanato dall’Antitrust e non dall’organo naturalmente competente in materia. Ciò ovviamente pone delle domande circa i rispettivi ambiti di competenza e legittimazione che eventualmente dovranno essere sollevate dal soggetto incriminato poiché la definizione di “pratica commerciale scorretta” sembra ampliarsi fino a ricomprendere la violazione del trattamento dei dati personali dei consumatori. Qualora il Tar confermasse la decisione dell’autorità Antitrust vi sarebbe un precedente significativo e si potrebbe aprire uno scenario per cui le aziende dovrebbero tutelarsi per evitare una doppia sanzione da parte delle due Autorità competenti: Antitrust e Garante privacy.