DIRITTO ALL’OBLIO: PROTEZIONE DEI CITTADINI ITALIANI OLTRE I CONFINI EUROPEI

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Dopo il provvedimento dello scorso giugno, il Garante della privacy torna ad occuparsi di diritto all’oblio.

Ricordiamo che, nella pronuncia di giugno, l’Autorità aveva sottolineato la rilevanza di elementi ulteriori rispetto a quello temporale al fine di valutare l’opportunità di una deindicizzazione di contenuti giudicati obsoleti e lesivi dei diritti dell’interessato.

Con la nuova pronuncia del 21 dicembre 2017, invece, è intervenuta sulla possibilità di estendere la protezione dei diritti dell’interessato anche al di fuori dei confini europei.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva chiesto la deindicizzazione di numerosi url europei ed extraeuropei che rimandavano a messaggi o brevi articoli anonimi pubblicati su forum o siti amatoriali e giudicati gravemente offensivi della propria reputazione. Tra di essi comparivano inoltre informazioni, giudicate false, attinenti allo stato di salute del ricorrente nonché a presunti reati da questo commessi.
L’Autorità rilevava al riguardo i seguenti punti focali, e cioè che:

  • le informazioni reperibili sul web erano inesatte;
  • tra queste comparivano inoltre dati sensibili – quali i dati attinenti allo stato di salute dell’interessato – come tali suscettibili di più intensa protezione;
  • le informazioni erano contenute in mere campagne personali di screditamento dell’interessato;
  • la perdurante reperibilità di tali informazioni nel web provocava un impatto “sproporzionatamente negativo” sulla sfera privata del ricorrente.

L’insieme di tali osservazioni ha indotto il Garante ad adottare un approccio maggiormente rigoroso nell’applicazione del diritto all’oblio. Di qui la pronuncia in senso favorevole al ricorrente e l’invito a Google a deindicizzare gli url contestati, sia nelle versioni europee sia in quelle extraeuropee del motore di ricerca.

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