Il Garante della Privacy boccia l’introduzione sulla Carta d’identità di “padre” e “madre”

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Il Garante Privacy boccia la richiesta avanzata dal Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, relativa alla sostituzione dell’indicazione “genitore 1 e 2” con quella di “padre e madre” nei moduli per il rilascio della carta d’identità in formato elettronico per i figli minorenni.

Il Ministro, con l’inserimento di tale dicitura nel citato documento di riconoscimento, ha voluto evidenziare il ritorno alla definizione del sesso dei genitori suscitando non poche polemiche e perplessità.

Lo stesso Ministero dell’Interno, in data 19 settembre 2018, ha richiesto il parere del Garante sullo schema di decreto, composto da un unico articolo, diretto ad apportare alcune modifiche al decreto del 23 dicembre 2015, il quale ha definito le modalità tecniche di emissione della carta d’identità elettronica.

Il Garante, in data 31 ottobre u.s., ha espresso parere negativo rilevando una serie di criticità.

Il Ministero individua la finalità delle modifiche da apportare al decreto 23 dicembre 2015 nella “necessità di adeguarne il testo alla normativa sullo stato civile, in particolare per quanto attiene alla qualificazione dei soggetti legittimati a presentare agli ufficiali d’anagrafe la richiesta di emissione del documento elettronico in favore dei minori di età”.

Il Garante a tal uopo evidenzia diversi punti di censura per quanto attiene i profili di protezione dei dati personali; evidenzia, infatti, che la modifica richiesta “è suscettibile di introdurre ex novo profili di criticità nei casi in cui la richiesta della carta d’identità, per un soggetto minore, è presentata da figure esercenti la responsabilità genitoriale che non siano esattamente riconducibili alla specificazione terminologica padre o madre”.

Le ipotesi sono quelle in cui la responsabilità genitoriale e la successiva trascrizione nei registri dello stato civile conseguano a una pronuncia giurisdizionale (sentenza di adozione in casi particolari, ex art. 44 Legge n. 184/1983, trascrizione di atti di nascita formati all’estero, riconoscimento in Italia di provvedimento di adozione pronunciato all’estero, rettificazione di attribuzione di sesso, ex Legge n. 164/1982) oppure risultino effettuate direttamente dal Sindaco, senza necessità di preventivo ricorso all’autorità giudiziaria.

In questi casi, ove la modifica dovesse essere attuata con le modalità richieste, non risulterebbe contemplata, nel decreto, la possibilità di una richiesta congiunta della carta di identità per il minore (valida per l’espatrio) da parte di figure genitoriali non esattamente riconducibili alla specificazione terminologica “padre” o “madre”. In tutti questi casi l’esercizio del diritto potrebbe essere impedito dall’ufficio – in violazione di legge – oppure potrebbe essere subordinato a una dichiarazione non corrispondente alla realtà da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale. Infatti, nella richiesta del documento, nella ricevuta rilasciata dall’ufficio e, soprattutto, nel documento d’identità rilasciato in favore del minore, il dato relativo a uno dei genitori risulterà essere necessariamente indicato in un campo riportante una specificazione di genere non corretta, non adeguata e non pertinente alla finalità perseguita, ove ciò che rileva è unicamente l’assenso di entrambi i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale al rilascio di un documento valido per l’espatrio.

Quindi, con la modifica avanzata dal Ministro dell’Interno si rischierebbe di imporre di dichiarare dati falsi o inesatti o di fornire dati di carattere estremamente personale, ma non necessari per il fine da perseguire.

Il Garante della Privacy, in forza di tutte le argomentazioni e motivazioni richiamate, ha espresso, pertanto, parere negativo alla proposta avanzata dal Ministro Salvini.

Tale parere non può, allo stato, non essere condiviso, atteso che la modifica normativa in esame risulta alquanto pericolosa e discriminatoria, rischiando di far crollare quei principi di parità di trattamento e di uguaglianza nei casi indicati proprio dal Garante.

In Italia sono presenti varie realtà sociali in tema famiglia, che non possono assolutamente vedersi trascurate o messe in secondo piano dagli apparati e dalle procedure burocratiche ed amministrative dello Stato.

Il Ministro Salvini, comunque, pare abbia dichiarato di voler andare avanti “non esiste privacy che neghi il diritto ad un bimbo di avere una mamma e un papà”, lasciando intendere, con tale affermazione, che tenterà di by-passare in qualche modo il solco importante tracciato dal Garante con il parere in commento.

Ai posteri, quindi, l’ardua sentenza !

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