L’Unione Europea vieta il geo-blocking. Un ulteriore passo verso il Mercato Unico Digitale

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Nell’agenda programmatica delle Istituzioni Europee vi è sempre più l’ambizioso obiettivo di creare uno spazio comunitario libero da ostacoli interni e di promuovere l’accesso e la libera circolazione di beni e servizi.

Un motivo di ostacolo a siffatta finalità era rappresentato, almeno fino all’entrata in vigore del Regolamento UE 2018/302, dal cd. geo-blocking (blocco geografico): tecnica che consiste nell’impedire ad un cliente/consumatore, presente in uno Stato dell’Unione, l’accesso o l’acquisto di alcuni prodotti/servizi offerti sui siti web localizzati in uno Stato diverso da quello in cui risiede l’utente. La modalità più comune di realizzazione del blocco geografico, utilizzata dai siti con più domini all’interno dell’Unione Europea, è quella del reindirizzamento dell’utente alla corrispondente pagina web del Paese nel quale risiede al momento dell’accesso.

L’Unione Europea, riconoscendo tale pratica come discriminatoria tra i cittadini europei, è intervenuta con l’intento di riequilibrare i diritti dei consumatori, che fino ad ora sono stati costretti ad acquistare un prodotto a prezzi più alti rispetto a quelli di un altro Paese, o a dovervi rinunciare per la mancata disponibilità del prodotto sul sito nazionale.

Per questi motivi il nuovo Regolamento, che si applicherà nella sua interezza dal 3 dicembre 2018 (ricordiamo che non è prevista alcuna attività di recepimento da parte dei singoli Stati), vieta qualsivoglia sistema di blocco geografico ingiustificato e altre forme di discriminazione diretta e indiretta basate sulla nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento dei clienti/consumatori.

Il testo normativo, che si rivolge a tutti i professionisti che offrono beni/servizi nelle operazioni transfrontaliere agli utenti finali (consumatori/clienti), opera sostanzialmente su tre fronti:

  1. in materia di interfacce online, il professionista non dovrà più adottare strumenti tecnologici – come ad esempio indirizzi IP o sistemi GPS – che blocchino o limitino l’accesso alle interfacce online per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente/consumatore; è altresì vietato che il cliente/consumatore venga indirizzato automaticamente, salvo suo consenso esplicito.
  2. In materia di accesso a beni o servizi, il Regolamento vieta l’applicazione di condizioni generali di accesso a beni o servizi diversificati per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente/consumatore e senza che vi sia un giustificato motivo. Il Legislatore Europeo stabilisce che il divieto sussiste qualora l’utente finale intenda: i) acquistare un bene la cui consegna è prevista in uno Stato o luogo specifico in cui spedisce abitualmente; ii) ricevere la fornitura di servizi online; iii) ricevere fornitura di servizi prestati nel territorio di uno Stato in cui il professionista esercita la sua abituale attività. Resta salva la possibilità (se giustificata) per il professionista di proporre condizioni generali d’accesso diverse per i singoli Paesi; di offrire prodotti a prezzi di vendita diversi tra gli Stati membri; di non essere vincolato a consegne transfrontaliere che vadano oltre il suo normale spazio di esercizio.
  3. In materia di strumenti e condizioni di pagamento, è vietata l’applicazione di condizioni di pagamento diversificati per motivi legati alla nazionalità, residenza, luogo di stabilimento, ubicazione del conto di pagamento, luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento, luogo di emissione dello strumento di pagamento all’interno dell’Unione Europea. Dunque un sito non potrà più discriminare il cliente sulla base del tipo di pagamento utilizzato; qualora intenderà escludere uno strumento di pagamento basato su carta avente lo stesso marchio di pagamento o di una determinata categoria, dovrà applicare questa limitazione anche per quei clienti/consumatori nel cui Stato opera.

Tuttavia il Regolamento ammette alcune eccezioni ai tre divieti di cui sopra:

  • in primo luogo, sono previste deroghe con riferimento alla materia delle interfacce online e dell’accesso a beni o servizi allorquando sopraggiungano motivi legati a speciali regimi giuridici di un singolo Stato o del diritto dell’Unione Europea.
  • In secondo luogo, il testo normativo non sarà applicato a qualsiasi prodotto venduto online. Saranno infatti esclusi i servizi già precedentemente indicati nella direttiva Servizi 206/123/CE (ad esempio i servizi finanziari, sanitari, trasporto, audiovisivi, sociali etc.) e tutti quei servizi che consentono di fornire l’accesso e permettere l’uso di contenuti che sono tutelati dal diritto d’autore (ad esempio musica e video in streaming, e-book, software, giochi online).

Da ultimo, la Commissione Europea rimanda al 2020 la valutazione d’impatto del Regolamento e l’analisi sulla opportunità circa l’estensione del suo ambito di applicazione anche a quei settori attualmente esclusi.

Per ulteriori informazioni, Vi invitiamo a contattarci.

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