Il Ministero dello Sviluppo economico – in attuazione dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5 che sostituisce integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, già recentemente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 149 del 2018 che, in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della legge n. 124 del 2017, ha esteso la disciplina vigente rispetto all’utilizzo delle numerazioni telefoniche per le finalità di marketing, anche all’invio di posta cartacea – ha elaborato uno schema di regolamento recante le nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro pubblico delle opposizioni (RPO) e istituzione dei prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato, al quale possono iscriversi gli utenti che non intendono ricevere offerte promozionali, né sul telefono fisso né sul cellulare, né tramite la posta cartacea.
In particolare, lo schema di regolamento elaborato estende la possibilità che siano iscritti al “Registro pubblico delle opposizioni” (di seguito anche RPO) anche i numeri di telefonia mobile e i numeri riservati, ovvero non presenti negli elenchi telefonici pubblici di cui all’articolo 129 del Codice, ed è volto a dare organicità alle varie modifiche intervenute nel tempo e consentire un’applicazione sistematica delle disposizioni in materia di istituzione e gestione del registro pubblico delle opposizioni.
Il Ministero dello Sviluppo economico ha chiesto il parere del Garante sullo schema di regolamento elaborato.
Sulla base del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e, in particolare, sulla base del suo articolo 36, par. 4, il Garante privacy si è pronunciato lo scorso 30 aprile 2019 con un parere parzialmente positivo.
Il regolamento tiene già conto di alcune delle indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante, tuttavia, sono necessari alcuni accorgimenti ulteriori per essere pienamente conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali e per rendere realmente effettive le garanzie per gli utenti.
In via prioritaria, il Garante ritiene che sia necessario precisare ulteriormente che, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, l’iscrizione al Registro comporta automaticamente l’opposizione a tutti i trattamenti a fini promozionali, da chiunque effettuati, con la revoca anche dei consensi manifestati in precedenza. Su questo specifico punto, il testo va quindi emendato eliminando ogni riferimento alle categorie merceologiche degli operatori che potrebbero generare dubbi interpretativi e alimentare il contenzioso.
L’Autorità chiede, inoltre, di valutare l’opportunità che nel RPO possano confluire tutti gli indirizzi postali indicati dai contraenti, anche quelli non presenti negli elenchi telefonici.
In merito alla possibilità di revoca “selettiva” dell’opposizione al trattamento nei confronti di uno o più operatori di categorie merceologiche, il parere dell’Authority considera che questa procedura possa rivelarsi una “ipotesi residuale”. Ciò in ragione del fatto che la revoca verrà, nella maggior parte dei casi, esercitata manifestando il consenso, di volta in volta, alla singola società.
Anche sotto tale profilo, la gestione delle categorie merceologiche potrebbe risultare di difficile applicazione. Se si considera poi, che gli operatori (ad esempio, le piattaforme di e-commerce) svolgono attività riconducibili anche a più categorie merceologiche, la soluzione prospettata – per poter essere utilmente applicata a tutela dei diritti e degli interessi – dovrebbe, in teoria, consentire ai contraenti di revocare l’opposizione non solo riguardo all’attività dell’operatore, ma anche per singole campagne promozionali.
Per quanto concerne la realizzazione e gestione del Registro, considerato il ruolo di vigilanza che l’articolo 12 dello schema di decreto attribuisce all’Ufficio del Garante, nonché l’evidente ricaduta sostanziale di tale compito sulla tutela della riservatezza degli interessati, il Garante segnala l’opportunità di integrare la previsione secondo la quale l’obbligo di consentire l’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo riguarda, per i profili di competenza, anche il Garante stesso per la protezione dei dati personali.
Il Garante è intervenuto, altresì, in ordine all’ambito di applicazione dello schema di regolamento in esame, suggerendo di sostituire tutti i riferimenti ai trattamenti effettuati per finalità statistiche, con l’indicazione, più chiara ed intelligibile, di trattamenti esclusi dall’ambito di applicazione delle norme contenute nel Regolamento.
Sulle modalità e i tempi di iscrizione dei contraenti al Registro, è statoprevisto che il contraente possa anche “rinnovare” l’iscrizione al Registro. Se si considera che l’iscrizione al RDO è a tempo indeterminato, si rende opportuno, se non necessario, chiarire che tale rinnovo è utile al fine di revocare i consensi eventualmente prestati ai titolari del trattamento successivamente all’iscrizione al Registro.
Il Garante, infine, con riferimento all’impianto sanzionatorio, richiama l’attenzione sull’opportunità di uniformare il riferimento normativo alla sanzione applicabile mediante il solo rinvio all’articolo 166, comma 2, del Codice il quale assoggetta alla sanzione prevista dall’articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento la violazione dell’articolo 130 del Codice che riguarda, com’è noto, le comunicazioni indesiderate e il RPO.
Inoltre, per rendere più esplicito (e più efficace) l’obbligo della norma ed evitare comportamenti non corretti, suggerisce al Mise di prevedere, in caso di illeciti, una responsabilità della società “non derogabile contrattualmente in concorso o in solido” coni soggetti terzi, come i call center, che hanno effettuato la chiamata promozionale.
Federico Serratore e Mauro Festa